Categorie
Procedure

Procedure animali in difficoltà

  1. Cercare di mettere in sicurezza l’animale (ad esempio, se si trova sulla carreggiata stradale, spostarlo di lato o meglio in zona limitrofa);
  2. Chiamare immediatamente la Polizia Municipale del Comune e segnalare l’evento e chiedere che intervengano subito sul posto per verificare il ritrovamento: si deve procedere qualificandosi, dando il proprio nome e cognome, indicando il luogo preciso del ritrovamento e chiedendo nome e cognome o, in alternativa, il numero di matricola dell’agente che risponde al telefono. E’ importante conoscerlo per eventuale esposto per omissione atti d’ufficio.
  3. Se rispondono che al momento non possono intervenire, insistere perché intervengano, anche rivolgendosi al 112 e chiedendo intervento dei Carabinieri, ai quali va spiegata la situazione e detto che la polizia municipale rifiuta di intervenire.
  4. Idem, se rispondono che non sono tenuti ad intervenire. Finché non viene accertato che l’animale è di proprietà di qualcuno, il Comune è tenuto ad intervenire per il recupero e per le spese per la visita e le cure (Legge 281/1991 e Legge regionale toscana n. 59/2009, Delibera Giunta Regionale Toscana n°943 del 6.10.2015 “Linee Guida per l’Istituzione del Soccorso Animali” in caso di incidenti stradali).
  5. Fare presente che il Comune ha l’obbligo di intervenire perché è il Comune che si deve fare carico per legge degli animali vaganti sul territorio e che il mancato intervento può provocare la morte dell’animale in difficoltà; l’omesso intervento comporta una responsabilità a carico della persona che si è rifiutata di intervenire.
  6. Informare immediatamente anche la nostra Associazione quanto accaduto (ai recapiti info@animalproject.org; gruppo Facebook)
Occorre tenere presente che:
  • se si decide di agire senza dare preventivo avviso ai vigili e portando l’animale dal veterinario, il Comune vi risponderà sicuramente che l’animale in questione non è più considerato come randagio, ma sotto la custodia di chi lo ha soccorso e portato in clinica, che quindi dovrà sostenere le spese delle prestazioni effettuate dal medico.
  • l’articolo 189 comma 9 bis del codice della strada stabilisce che anche se non si è coinvolti nell’incidente è necessario prestare pronto soccorso all’animale ferito , quindi accertarsi dello stato di salute dell’animale: “9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311”