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- Cercare di mettere in sicurezza l’animale (ad esempio, se si trova sulla carreggiata stradale, spostarlo di lato o meglio in zona limitrofa);
- Chiamare immediatamente la Polizia Municipale del Comune e segnalare l’evento e chiedere che intervengano subito sul posto per verificare il ritrovamento: si deve procedere qualificandosi, dando il proprio nome e cognome, indicando il luogo preciso del ritrovamento e chiedendo nome e cognome o, in alternativa, il numero di matricola dell’agente che risponde al telefono. E’ importante conoscerlo per eventuale esposto per omissione atti d’ufficio.
- Se rispondono che al momento non possono intervenire, insistere perché intervengano, anche rivolgendosi al 112 e chiedendo intervento dei Carabinieri, ai quali va spiegata la situazione e detto che la polizia municipale rifiuta di intervenire.
- Idem, se rispondono che non sono tenuti ad intervenire. Finché non viene accertato che l’animale è di proprietà di qualcuno, il Comune è tenuto ad intervenire per il recupero e per le spese per la visita e le cure (Legge 281/1991 e Legge regionale toscana n. 59/2009, Delibera Giunta Regionale Toscana n°943 del 6.10.2015 “Linee Guida per l’Istituzione del Soccorso Animali” in caso di incidenti stradali).
- Fare presente che il Comune ha l’obbligo di intervenire perché è il Comune che si deve fare carico per legge degli animali vaganti sul territorio e che il mancato intervento può provocare la morte dell’animale in difficoltà; l’omesso intervento comporta una responsabilità a carico della persona che si è rifiutata di intervenire.
- Informare immediatamente anche la nostra Associazione quanto accaduto (ai recapiti info@animalproject.org; gruppo Facebook)
Occorre
tenere presente che:
- se
si decide di agire senza dare preventivo avviso ai vigili e portando
l’animale dal veterinario, il Comune vi risponderà sicuramente
che l’animale in questione non è più considerato come randagio,
ma sotto la custodia di chi lo ha soccorso e portato in clinica, che
quindi dovrà sostenere le spese delle prestazioni effettuate dal
medico.
- l’articolo
189 comma 9 bis del codice della strada stabilisce
che anche se non si è coinvolti nell’incidente è necessario
prestare pronto soccorso all’animale ferito , quindi accertarsi
dello stato di salute dell’animale: “9-bis. L’utente della
strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione,
da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto
ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non
ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e’ punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o
più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto
ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo
precedente e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 78 a euro 311”