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- Se vi imbattete in un piccolo di animale selvatico (mammifero o uccello) apparentemente abbandonato NON RACCOGLIETELO PER PORTARLO A CASA. Portare via dal bosco o dai campi un piccolo animale selvatico significa spesso condannarlo a morte o ad una vita in recinto o in voliera, perché rilasciare in natura un piccolo allevato in cattività è molto difficile. I piccoli di questi animali trascorrono i primi giorni di vita nascosti e immobili nella vegetazione, al sicuro dai predatori. Non sono stati abbandonati dalla madre, che, rimanendo nelle immediate vicinanze, si limita a sorvegliarli e ad avvicinarsi solo per alimentarli. Dunque, raccogliere uno di questi animali significa strapparlo alle cure dei genitori, sicuramente più valide del più esperto e attento veterinario.
- Sottrarre alla natura un piccolo di fauna selvatica è un atto sanzionabile penalmente. La Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (art. 21 lettera O) e la Legge Regionale Toscana n.3/94 (art. 32) proibiscono e puniscono – anche con sanzioni penali – la sottrazione, la detenzione, l’acquisto e la vendita di uova, nidi e piccoli di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
ANIMALI
FERITI O IN DIFFICOLTA’
-
Qualsiasi
animale selvatico ferito, anche se apparentemente innocuo, può
essere pericoloso, quindi vanno immediatamente chiamate le autorità
preposte al recupero.
-
Il
recupero e soccorso degli animali selvatici rinvenuti in difficoltà
(incidentati, feriti, avvelenati, debilitati) è di competenza della
Regione Toscana che ha stipulato apposite Convenzioni con i Centri
di recupero della
fauna selvatica presenti
in Toscana Per Livorno occorre contattare il Centro recupero uccelli
marini e acquatici (Cruma)
della Lipu – Lega italiana protezione uccelli sezione Toscana
telefono 0586
400226
-
Occorre
sapere che:
- l’animale
potrebbe essere solo apparentemente in difficoltà. Per questo,
prima di intervenire, contattare il Centro di recupero;
- gli
animali di media o grossa taglia potrebbero essere pericolosi
se toccati o raccolti o trasportati;
- secondo
la legge
regionale n. 3 del 12/01/1994 “Recepimento della Legge
11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, è vietato
raccogliere in natura e detenere esemplari di fauna selvatica
“omeoterma”. Ma in caso di rinvenimento di fauna selvatica
in difficoltà, la legge stabilisce che deve essere data immediata
segnalazione agli organi competenti e che sia consegnato
entro 24 ore ai Centri di recupero.
INCIDENTE
STRADALE: CHE FARE?
-
Indossare
il giubbotto rifrangente: se non ci sono feriti, spostare il veicolo
sul margine della strada
-
Richiedere
un intervento delle autorità preposte al soccorso: il conducente ha
l’obbligo di assicurare un tempestivo intervento (art. 189 CdS)
-
Avvicinarsi
con precauzione agli animali feriti (soprattutto se di grosse
dimensioni), perché potrebbero spaventarsi e reagire.